Vicentini, siete sicuri che per voi il fallimento sia un'ottima idea? Per Castell'Alfero potrebbe...muoia Sansone con tutti i Filistei. Per chi come noi che messi in mezzo ad una strada non abbiamo nulla da perdere o quasi, dei progetti futuri di un'Azienda che ha solo fatto strage di lavoratori quantificato in 500 famiglie in un arco temporale molto breve non frega ASSOLUTAMENTE NULLA.
Riportiamo una norma del Codice Civile, legata al
diritto fallimentare: l’Art 2497.
Siamo nell'ambito di quell’insieme di norme che disciplinano il fenomeno della
direzione e coordinamento delle società: è il
discorso della responsabilità della capogruppo.
Il legislatore della riforma, riprendendo una serie di decisioni già applicate
dalla giurisprudenza, ha dato una disciplina innovativa dei gruppi.
La società capogruppo che ha la maggioranza è in grado di nominare gli
amministratori, di revocarli e quindi è in grado di influenzare le decisioni
delle altre società del gruppo.
Oggi il legislatore, dicendo che la società capogruppo, la società controllante
è responsabile per le direttive che dà alle società controllate, implicitamente
legittima questo potere di direzione e coordinamento: prima di questa norma,
questo potere era visto come un potere di fatto, mentre oggi è lo stesso
legislatore che legittima e prevede questo potere.
Ciò non significa che la società controllante debba per forza esercitare il
potere di direzione e coordinamento; è difatti possibile il caso in cui la
società si limiti ad esercitare il solo ruolo di socio di maggioranza,
partecipando all'assemblea, nominando gli amministratori e approvando il
bilancio.
Laddove il potere di direzione e coordinamento
sia esercitato in modo non corretto, scatta la responsabilità della società
capogruppo nonché degli amministratori della stessa.
Tre sono i presupposti della responsabilità della capogruppo; due presupposti
di questi devono esistere e uno invece deve mancare:
- il non corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento o, come
dice il legislatore, “l'esercizio di tale potere in violazione dei corretti
principi”; ancora una volta il legislatore fa riferimento a principi che sono
extra giuridici;
II. si sia verificato un danno al patrimonio della società controllata: ad esempio la società controllante impone alla
società controllata l'acquisto di beni, magari da un'altra società del gruppo,
imponendo un prezzo di mercato: vi è in questo caso il corretto esercizio del
potere di direzione e coordinamento; se invece impone questo acquisto ad un prezzo maggiore, è evidentemente
un caso di esercizio scorretto del potere di direzione e coordinamento, in
quanto comporta un danno per il patrimonio della società controllata;
III. occorre che il danno arrecato alla controllata da un non corretto
esercizio del potere di direzione e coordinamento non sia compensato da un
equivalente maggior vantaggio che deriva alla controllata dall'appartenenza nel
gruppo; in altre parole se questa operazione di acquisto comporta per la
controllata l'esborso di una cifra maggiore di quella che avrebbe pagato se non
ci fosse stata la violazione dei corretti principi, ma se la controllata riceve
dalla controllante dei servizi a titolo gratuito pari alla perdita riportata
nel patrimonio, allora il danno è compensato: è questa la teoria dei vantaggi
compensativi, desumibile dall’Art 2497.
Occorre che il danno derivante dal non corretto esercizio del potere di
direzione e coordinamento da parte della controllante non sia compensato da
equivalenti maggiori vantaggi compensativi derivanti alla controllata
dall’appartenenza al gruppo.
Può essere promossa un'azione di responsabilità
nei confronti della capogruppo da parte dei soci di minoranza o dei creditori
sociali; dai soci di minoranza perché il danno provocato alla controllata può
aver avuto ripercussioni sulla loro posizione, sulle loro azioni; da parte dei
creditori sociali in quanto il danno alla controllata potrebbe aver reso
insufficiente il patrimonio della controllata a garantire i loro crediti.
Cosa succede se la società controllata fallisce? Sempre all’Art 2497 si dice
che l'azione di responsabilità che sarebbe spettata ai creditori sociali è
esercitata dal curatore. Il curatore dovrà così verificare se la capogruppo ha
esercitato il potere di direzione e coordinamento, e se sì, come lo abbia
esercitato.
L’azione di responsabilità è così un'azione che si può estendere a soggetti
esterni, in particolare alla controllante, agli amministratori della
controllante e anche agli amministratori della controllata, nel caso in cui
avessero posto in essere passivamente le direttive provenienti dalla
controllante.
Non è poi chiarissima quale sia la natura di questa azione: sembrerebbe doversi
ritenere che l'azione promossa dai soci e che continua ad essere promossa dai
soci nonostante il fallimento sia di natura contrattuale, perché si ritiene che
sia un dovere di protezione della capogruppo rispetto ai soci di minoranza
delle società controllate. Invece, secondo il prof, l'azione di responsabilità
promuovibile dai creditori quando la società è in corso, o promossa dal
curatore quando la società è fallita, è un'azione di responsabilità extra
contrattuale.
Tema del “quantum”: con l'azione di responsabilità il curatore chiede che
vengano condannati al risarcimento dei danni gli amministratori sborsando un certo ammontare.
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